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D. 14/06/1993 n. 37

Art. 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il Trattato e in particolare i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. L'applicazione del par. 1 lascia impregiudicato l'art. 30, par. 3.

Art. 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'art. 30, par. 3, e all'art. 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui al par. 1. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Art. 33 I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini 9.

Art. 33 bis Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo (*). (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua com- petenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (G.U. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1) . (articolo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

- la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva. (articolo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al par. 3 quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:

a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'art. 1, lett. b);

b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.

2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'art. 11 e delle relazioni statistiche previste all'art. 34, la nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci della nomenclatura possono essere modificate secondo la procedura prevista al par. 3.

3. Il presidente del comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al par. 2 vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 36

1. La Direttiva 71/305/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.

Art. 37 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Allegati I, II e III (omissis) Allegato IV Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori A. Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2.

a) Luogo di esecuzione

b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.

c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti. 3.

a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori.

c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell'avviso.

7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo. B. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 3.

a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se no- ta, una stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate.

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 5.

a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti. 6.

a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 7.

a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando di gara.

18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo. C. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 3.

a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 6.

a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.

 

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